lunedì 13 settembre 2010

Diego Armando Maradona ... "Sorvegliato speciale"

Ogni suo movimento del quale si abbia notizia fa scattare una serie di azioni per recuperare ciò che deve all'erario.
"Imposte evase, pene pecuniarie ed interessi": questa l'originaria contestazione ed un provvedimento mai impugnato. Condannato nel 2005 con sentenza definitiva della Corte di Cassazione a versare 30 milioni di euro all'erario, Diego Armando Maradona può tornare in Italia, a Napoli ma qui non può guadagnare un euro nè comprare nulla.
Per i suoi 50 anni, il 30 ottobre vorrebbe festeggiare al San Paolo.
A Napoli il festeggiato darà spettacolo, Bagni ne è sicuro: «Diego è in grande forma. E poi lui può giocare anche da fermo». L’unico ostacolo al progetto è il fisco italiano.

"Nella vita ho avuto tutto, una famiglia che adoro, una carriera ricca di soddisfazioni e oggi non ho più bisogno di nulla. Il mio solo desiderio è di tornare a Napoli per riabbracciare la gente che non mi ha mai dimenticato e dove ho vissuto anni bellissimi". Queste le parole del Pibe e dagli schermi di Goal di Notte arrivano gli aggiornamenti dell'amico fidato Salvatore Bagni, incaricato dal campione argentino di organizzare il tutto: "Maradona vuole risolvere una volta per tutte le sue pendenze con il fisco italiano. Non intende accettare soluzioni di comodo... Sequestrare l'incasso della festa aspettando una conciliazione con il fisco? Si... questa potrebbe essere l'unica soluzione..."
Una lunga vicenda quella di Diego e le tasse, iniziata nel 1989 quando Maradona, Alemao e Careca furono sottoposti a verifica fiscale da cui emerse che parte dei loro stipendi di lavoratori dipendenti della SCC Napoli proveniva da alcune società estere che detenevano i loro diritti d'immagine.
Per la legge italiana i tre giocatori e la società azzurra avevano evaso il fisco e mentre Alemao, Careca e Ferlaino, ricevuta la notifica degli atti proposero regolare ricorso limitando i danni grazie ad un'assoluzione in secondo grado di giudizio dalla Commissione tributaria di secondo grado, un Maradona "irreperibile" non avendo ricevuto l'avviso di accertamento non riuscì a difendersi.
La Cassazione, considerando comunque valide le notifiche, nel 2005 lo ha condannato al pagamento di un importo che ad oggi, per gli interessi maturati, raggiunge i 37 milioni e 250 mila euro dovuti all'agenzia delle entrate per il tramite di Equitalia.
Si ricordi che Diego è stato sollevato dall'accusa penale di evasione fiscale, ma questo per il fisco non ha importanza.

Maradona sa bene cosa rischia quando torna in Italia, ma se, com'è stato annunciato, si tratterà di una festa del cuore senza alcun compenso per lui, allora non verrà applicata alcuna misura.
Dal canto loro Maradona e Bagni si dichiarano comunque pronti a devolvere l'incasso in beneficenza.



Fonti:
napolisport.net
leggo.it
ilmattino.it
amonapoli.it


domenica 5 settembre 2010

Rifiuto di sottoporsi all'alcol test

Confisca del veicolo: sanzione penale o amministrativa accessoria?


Ancora una volta la giurisprudenza torna sulla questione della confisca del veicolo per il reato di “rifiuto” dell’automobilista di sottoporsi all’alcool test.
Questa volta sono i giudici della Corte di Cassazione ad esprimersi in tal senso con la sentenza  23428/2010 con cui hanno precisato che, in tale caso, “la confisca del veicolo ha una natura di sanzione penale accessoria”.
Con tale decisione la Suprema Corte ha, quindi, escluso, in tal modo, la natura di misura di sicurezza della sanzione.
Dopo la Corte Costituzionale anche le Sezioni Unite (componendo un contrasto giurisprudenziale sul tema) sono state chiamate a definire la natura della confisca prevista dal codice della strada nell’articolo 186, con particolare riguardo alla sanzione applicata nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.
Nella sentenza in commento i giudici hanno precisato, tra l’altro, che “la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, come per quella di guida in stato di ebbrezza, ha natura di sanzione penale accessoria e che la stessa, in quanto tale, non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme che l'hanno introdotta”.

Misure contro gli atti persecutori (stalking)

DISEGNO DI LEGGE N. 1440 A - Misure contro gli atti persecutori

Art. 1.
(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Salvo che il fatto costituisca più grave reato,dopo l'articolo 612 è inserito il seguente: «Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di donna in stato di gravidanza o di un soggetto con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di persona con disabilità, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio»;
b) al primo comma dell'articolo 576, dopo il numero 5 bis) è aggiunto il seguente:
«5-1) dall'autore del delitto previsto dall'articolo 612-bis».

Art. 2.
(Ammonimento)

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona offesa può esporre i fatti all'autorità di pubblica sicurezza avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta. La richiesta è trasmessa senza ritardo al questore.

2. Il questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l'istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale. Copia del processo verbale è rilasciata al richiedente dell'ammonimento e al soggetto ammonito. Il questore valuta l'eventuale adozione di provvedimenti in materia di armi e munizioni.

2.bis. La pena per il delitto di cui all'articolo 612-bis del codice penale è aumentata se il fatto è commesso da soggetto già ammonito ai sensi del presente articolo.

3. Si procede d'ufficio per il delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale quando il fatto è commesso da soggetto ammonito ai sensi del presente articolo.