domenica 5 settembre 2010

Rifiuto di sottoporsi all'alcol test

Confisca del veicolo: sanzione penale o amministrativa accessoria?


Ancora una volta la giurisprudenza torna sulla questione della confisca del veicolo per il reato di “rifiuto” dell’automobilista di sottoporsi all’alcool test.
Questa volta sono i giudici della Corte di Cassazione ad esprimersi in tal senso con la sentenza  23428/2010 con cui hanno precisato che, in tale caso, “la confisca del veicolo ha una natura di sanzione penale accessoria”.
Con tale decisione la Suprema Corte ha, quindi, escluso, in tal modo, la natura di misura di sicurezza della sanzione.
Dopo la Corte Costituzionale anche le Sezioni Unite (componendo un contrasto giurisprudenziale sul tema) sono state chiamate a definire la natura della confisca prevista dal codice della strada nell’articolo 186, con particolare riguardo alla sanzione applicata nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento del tasso alcolemico.
Nella sentenza in commento i giudici hanno precisato, tra l’altro, che “la confisca del veicolo prevista in caso di condanna per la contravvenzione di rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, come per quella di guida in stato di ebbrezza, ha natura di sanzione penale accessoria e che la stessa, in quanto tale, non può essere disposta in relazione agli illeciti commessi prima dell'entrata in vigore delle norme che l'hanno introdotta”.

La questione

L’art. 186 c. 2 lett. c) del codice della strada, nella nuova formulazione introdotta con il D.Lgs. 92/2008, convertito nella Legge 125/2008, stabilisce che, in caso di guida in stato di ebbrezza alcolica con accertamento di un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a grammi 1,5 per litro, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti (patteggiamento) è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il fatto reato.
Lo stesso art. 186, al comma settimo, stabilisce poi che, in caso di rifiuto da parte del contravvenuto dell’accertamento del tasso alcolemico tramite etilometro, la condanna per il reato comporta anche la confisca del veicolo.
I giudici delle sezioni unite penali sono arrivati alla conclusione circa la natura della confisca in seguito al ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pordenone.
Il Tribunale aveva annullato con rinvio alle Sezioni Unite la convalida del sequestro attuata dal Gip, ritenendo “che non potesse essere applicata al rifiuto la stessa normativa prevista per la guida in stato di ebbrezza e giudicando così la confisca del veicolo come sanzione amministrativa e non penale”.
La Suprema Corte era stata investita della questione al fine di stabilire, appunto, se la confisca del veicolo, prevista dal Codice della strada nel caso di condanna per il reato di rifiuto di sottoposizione all’accertamento del tasso alcolemico, avesse natura di misura di sicurezza o di sanzione amministrativa.
Nelle sue “lunghe motivazioni”, delineando i profili normativi, dopo la modifica introdotta con la legge 24 luglio 2008, n. 125, la Corte ha ribadito e precisato che “con l’entrata in vigore del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92, (convertito con la citata legge 24 luglio 2008, n. 125) è stato introdotto un inasprimento delle pene detentive per gli illeciti di seconda e terza fascia del secondo comma dell’art. 186 ed ha introdotto una disposizione, in virtù della quale con la sentenza di condanna o di patteggiamento (…) è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato ai sensi dell’art. 240, comma II, del codice penale”.
Come viene, altresì, precisato dalla stessa Corte nella sentenza de qua la precedente normativa in vigore sul tema, non fu ritenuta efficace allo scopo di contrastare il fenomeno del c.d. drive drinking, in quanto “il conducente del veicolo poteva vantare un interesse a rifiutare di sottoporsi all’alcool test, accettando l’irrogazione della sanzione amministrativa, nella consapevolezza che senza la misurazione strumentale egli poteva essere, tutto al più, riconosciuto colpevole della meno grave delle ipotesi di guida in stato di ebbrezza”.
In pratica il rifiuto costringerebbe l’automobilista al pagamento di una somma di denaro, ma lo salverebbe dall’eventuale sequestro del veicolo.
Poiché, invece, la normativa contro l’abuso di alcol ha il compito primario proprio di scoraggiare l’utilizzo smodato di alcol, appare senza dubbio più corretto equiparare il rifiuto di sottoposizione al test alla più grave ipotesi di guida in stato di ebbrezza.

(Altalex, 28 giugno 2010. Nota di Manuela Rinaldi)








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